Art. 52.
(Domanda di autorizzazione).

      1. Chiunque intende installare un impianto, realizzare un'opera o esercitare un'attività, per i quali la legislazione vigente a tutela dell'ambiente e del paesaggio richiede un provvedimento permissivo, è tenuto a presentare un'unica domanda all'autorità competente.
      2. La domanda di autorizzazione ha per oggetto l'impianto o l'opera o l'attività unitariamente considerati ed è corredata dalla documentazione relativa al ciclo produttivo,

 

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alla tecnologia impiegata, ad ogni tipo di emissione o di scarico nell'ambiente, alle misure tecniche e di processo adottate per ridurre o contenere al minimo gli effetti complessivi sull'ambiente. In particolare, la domanda fornisce i dati sul consumo di materie prime e di energia nonché le misure previste per evitare danni all'ambiente in caso di cessazione definitiva dell'impianto.
      3. Quando le omissioni o le inesattezze riscontrate nella domanda di autorizzazione sono di tale rilevanza o entità da farla ritenere dolosamente infedele, si applicano le disposizioni previste per la mancata presentazione della domanda.